Gli enti bilaterali, in senso tecnico-giuridico, sono enti costituiti dalle parti firmatarie di un contratto collettivo con la finalità di assistenza ai lavoratori o alle imprese. Tali enti, assimilabili alle associazioni non riconosciute ex art. 36 ss. del codice civile, perseguono la principale finalità di erogazione di servizi e prestazioni che sono stabiliti in sede di Contratto Collettivo di Lavoro.
Promuovere la bilateralità di settore, ovvero l’interazione e la cooperazione tra i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, è importante in quanto comporta:
- pieno rispetto delle disposizioni contrattuali: la bilateralità può contribuire a proteggere i diritti e gli interessi dei lavoratori. Inoltre, le parti sociali possono negoziare e concordare norme e regolamenti specifici per il settore, adattati alle esigenze e alle caratteristiche particolari;
- possibilità di usufruire di tutte le prestazioni previste per aziende e lavoratori dallo stesso ente bilaterale: le parti sociali possono utilizzare la bilateralità per sviluppare politiche e strategie condivise per affrontare sfide comuni.
Il D.Lgs. n. 276/2003 definisce gli enti bilaterali come “organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso:
- la promozione di una occupazione regolare e di qualità;
- l’intermediazione nell’incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- la programmazione di attività formative e la determinazione di attuazione della formazione professionale in azienda;
- la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per l’inclusione dei soggetti più svantaggiati;
- la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l’integrazione del reddito;
- la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva;
- lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro;
- ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento”.
Nello specifico, la bilateralità di settore consiste in un insieme variegato di prestazioni che sono di natura mutualistica, finanziati con la massima partecipazione contributiva del datore di lavoro e con la partecipazione più ridotta dei lavoratori.
Nello specifico, un ente bilaterale si pone a metà tra gli interessi dei sindacati e quelli dei datori di lavoro, al fine di migliorare le relazioni e la collaborazione su alcuni temi molto importanti: retribuzione, ferie, gratifiche, welfare, sanità e previdenza integrativa, sostegno al reddito, formazione, sicurezza sul lavoro, contrattazione.
Il primo passo per iniziare a valutare la bilateralità consiste in:
- verifica della situazione aziendale rispetto all’ambito contrattuale e allo stato della bilateralità ad esso riferita;
- valutazione della possibilità di adesione all’ente bilaterale;
- analisi delle opportunità offerte in relazione all’adesione;
- condivisione delle opportunità con il personale.